Legge provinciale 19 giugno 1991, n.18 e successive modifiche
1. Presupposti per la raccolta di funghi a) Al di fuori del comune di residenza: versamento del diritto fisso a favore del comune di raccolta pari a euro 5,00 (è ammesso anche il pagamento cumulativo per più giorni, preferibilmente con bollettino di conto corrente postale) e carta d’identità; b) Nell’ambito del proprio comune di residenza: solo carta d’identità.
(L’inosservanza comporta la sanzione amministrativa a) di euro 51,00 + euro 30,00 per ogni kg di funghi raccolti, b) di euro 30,00 per ogni kg di funghi raccolti, nonché in entrambi i casi la confisca dei funghi)
2. Dove si possono raccogliere funghi Solo nell’ambito del comune, per il quale si ha pagato il diritto fisso oppure nell’ambito del comune di residenza, però soltanto dove la raccolta non è vietata da appositi cartelli indicatori:
(In caso di inosservanza dei cartelli sanzione amministrativa come al punto 1 .a))
3. Quando si possono raccogliere funghi Solo nei giorni pari dalle ore 7 alle ore 19.
(Sanzioni amministrative come al punto 1.)
4. Quanti funghi si possono raccogliere a) Al di fuori del comune di residenza: solo fino a 1 kg per giorno e per persona (oltre i 14 anni); b) Nell’ambito del comune di residenza: fino a 2 kg per giorno e per persona.
(Sanzione amministrativa in entrambi i casi di euro 30,00 per kg nonché confisca dei funghi)
5. Come devono essere trattati i funghi I funghi devono essere puliti sommariamente sul posto di raccolta nonché trasportati in contenitori rigidi, aperti ed areati.
(Sanzione amministrativa in entrambi i casi da euro 30,00 a euro 87,00)
6. Attenzione E’ vietato danneggiare i cartelli di divieto rispettivamente lo strato umifero ed i funghi sul terreno.
(Sanzione amministrativa da euro 77,00 a euro 428,00 rispettivamente da euro 41,00 a euro 113,00. In caso di rifiuto alla confisca vengono raddoppiate le sanzioni amministrative. In caso di rifiuto al controllo irrogata una sanzione amministrativa di euro 144,00).